Ordinanza — n. 36624/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERBONI SALVATORE nato a RECANATI il 25/12/1980 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna del GERBONI per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso è dedotta erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione quanto ai criteri adottati per la determinazione della pena, sia ex art. 133 cod. peri. che in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, profili di contro sorretti da puntuale motivazione (pag. 2-3); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36624/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso è dedotta erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione quanto ai criteri adottati per la determinazione della pena, sia ex art. 133 cod. peri. che in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, profili di contro sorretti da puntuale motivazione (pag. 2-3); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERBONI SALVATORE nato a RECANATI il 25/12/1980 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna del GERBONI per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso è dedotta erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione quanto ai criteri adottati per la determinazione della pena, sia ex art. 133 cod. peri. che in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, profili di contro sorretti da puntuale motivazione (pag. 2-3); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1