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Ordinanza — n. 36623/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36623/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36623/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELARA CLAUDIO nato a CUGGIONO il 14/03/1984 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Claudio Melara avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 19 gennaio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di furto aggravato e truffa. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i delitti ascrittigli e per la ritenuta configurabilità dell'aggravante della destrezza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36623/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i delitti ascrittigli e per la ritenuta configurabilità dell'aggravante della destrezza.

Parole chiave

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partecipazione al reato favoreggiamento altri capi d'accusa furto aggravato circostanza aggravante furti connessi
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELARA CLAUDIO nato a CUGGIONO il 14/03/1984 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Claudio Melara avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 19 gennaio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di furto aggravato e truffa. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i delitti ascrittigli e per la ritenuta configurabilità dell'aggravante della destrezza.

Ritenuto che tutti i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente e della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - il riconoscimento fotografico del prevenuto era stato puntuale e preciso; - il prevenuto, con la sua condotta, aveva fornito un concreto contributo alla complessiva azione dei complici, di sottrazione della refurtiva; - l'aggravante della destrezza si era configurata tenendo presenti le articolazioni della complessiva condotta.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio