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Ordinanza — n. 36622/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36622/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36622/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAS LACRIMIOARA nato a LUG03( ROMANIA) il 25/06/1981 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna della ricorrente per i reati ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione; Considerato che il primo motivo di ricorso ripropone, rispetto al delitto di cui all'art. 483 cod.pen., le stesse questioni già dedotte con l'atto d'appello, disattese dalla Corte territoriale con una congrua motivazione che, in quanto non manifestamente illogica (pag. 2-3), è insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità; Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso lamentano, rispettivamente, una carente motivazione sull'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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art. 483 cod.pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 36622/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la decisione impugnata ha congruamente motivato su tali aspetti, facendo riferimento, quanto alla richiesta ex art. 62-bis cod. pen., all'insussistenza di elementi positivi per il riconoscimento del beneficio, che resta ancorato all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, e tenendo conto dei numerosi precedenti penali dell'imputata (pag. 4); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena caso di rigore gravità della pena importanza del successo d'integrazione individualizzazione della commisurazione penale valutazione del reinserimento

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod.pen
art. 62-bis cod. pen
Considerato che la decisione impugnata ha congruamente motivato su tali aspetti, facendo riferimento, quanto alla richiesta ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAS LACRIMIOARA nato a LUG03( ROMANIA) il 25/06/1981 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna della ricorrente per i reati ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione; Considerato che il primo motivo di ricorso ripropone, rispetto al delitto di cui all'art. 483 cod.pen., le stesse questioni già dedotte con l'atto d'appello, disattese dalla Corte territoriale con una congrua motivazione che, in quanto non manifestamente illogica (pag. 2-3), è insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità; Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso lamentano, rispettivamente, una carente motivazione sull'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio;

Considerato che la decisione impugnata ha congruamente motivato su tali aspetti, facendo riferimento, quanto alla richiesta ex art. 62-bis cod. pen., all'insussistenza di elementi positivi per il riconoscimento del beneficio, che resta ancorato all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, e tenendo conto dei numerosi precedenti penali dell'imputata (pag. 4); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec