Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36621/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36621/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36621/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUI ABDELKADER nato il 15/02/1984 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; f Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna del ricorrente per i capi a) e b) dell'imputazione; Considerato che con l'unico motivo di ricorso si contesta una carente motivazione sull'applicazione dell'aggravante della recidiva; Rilevato che si tratta di una censura, formulata in termini generici e non correlati alla concreta posizione dell'imputato, nonché meramente reiterativa di questioni, peraltro di fatto, già esaminate, con puntuale motivazione, dalla decisione impugnata che ha evidenziato che, sotto tale profilo, la decisione di primo grado era condivisibile per la gravità dei precedenti a carico, anche recenti, dell'imputato in materia di stupefacenti, costituenti espressione di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo (pag. 7);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36621/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, trattandosi di motivazione non manifestamente illogica, la stessa non è censurabile in questa sede di legittimità con conseguente inammissibilità del ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
pericolo di reiterazione precedenti penali rilevanti riesame dell'entità pena individualizzazione della commisurazione penale riesame della curatela criminalità grave
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUI ABDELKADER nato il 15/02/1984 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; f

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna del ricorrente per i capi a) e b) dell'imputazione; Considerato che con l'unico motivo di ricorso si contesta una carente motivazione sull'applicazione dell'aggravante della recidiva; Rilevato che si tratta di una censura, formulata in termini generici e non correlati alla concreta posizione dell'imputato, nonché meramente reiterativa di questioni, peraltro di fatto, già esaminate, con puntuale motivazione, dalla decisione impugnata che ha evidenziato che, sotto tale profilo, la decisione di primo grado era condivisibile per la gravità dei precedenti a carico, anche recenti, dell'imputato in materia di stupefacenti, costituenti espressione di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo (pag. 7);

Ritenuto che, trattandosi di motivazione non manifestamente illogica, la stessa non è censurabile in questa sede di legittimità con conseguente inammissibilità del ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci