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Ordinanza — n. 36619/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36619/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36619/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO PAOLO PASQUALE nato a BOSCOTRECASE il 18/04/1964 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 624 cod.pen.; Considerato che con l'unico motivo il ricorrente ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, afferenti l'erronea ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità; Rilevato che si tratta, dunque, di doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese dal giudice di merito con una motivazione congrua (pag. 4); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che ne consegue, ulteriormente, l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla presentazione della querela, in omaggio al principio espresso da Sez.

Regesto Legislator

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art. 624 cod.pen; Ordinanza — n. 36619/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 cod.pen.; Considerato che con l'unico motivo il ricorrente ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, afferenti l'erronea ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità; Rilevato che si tratta, dunque, di doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese dal giudice di merito con una motivazione congrua (pag. 4); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che ne consegue, ulteriormente, l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla presentazione della querela, in omaggio al principio espresso da Sez.

Parole chiave

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censure procedurali procedura di ricusazione procedure di ricorso allegazioni insufficientemente motivate ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod.pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO PAOLO PASQUALE nato a BOSCOTRECASE il 18/04/1964 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 624 cod.pen.; Considerato che con l'unico motivo il ricorrente ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, afferenti l'erronea ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità; Rilevato che si tratta, dunque, di doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese dal giudice di merito con una motivazione congrua (pag. 4); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che ne consegue, ulteriormente, l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla presentazione della querela, in omaggio al principio espresso da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155 - 01);

Ritenuto dunque che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de