Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36611/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36611/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36611/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKILI RAMI (CUI 049JVMZ) nato a SFAX( TUNISIA) il 20/04/1987 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; I Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di AKILI RAMI per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 del medesimo codice; Considerato che con l'unico motivo il ricorrente ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, afferenti l'erronea ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità, con peculiare riguardo all'idoneità del riconoscimento del medesimo operato dalla polizia giudiziaria; Rilevato che si tratta, dunque, di doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese dal giudice di merito con una motivazione congrua (pag. 2); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 36611/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 del medesimo codice; Considerato che con l'unico motivo il ricorrente ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, afferenti l'erronea ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità, con peculiare riguardo all'idoneità del riconoscimento del medesimo operato dalla polizia giudiziaria; Rilevato che si tratta, dunque, di doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese dal giudice di merito con una motivazione congrua (pag. 2); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali calcolo del danno motivi di cassazione recupero dei costi risarcimento per errore giudiziario spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 624-bis cod. pen
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di AKILI RAMI per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKILI RAMI (CUI 049JVMZ) nato a SFAX( TUNISIA) il 20/04/1987 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; I

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di AKILI RAMI per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 del medesimo codice; Considerato che con l'unico motivo il ricorrente ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, afferenti l'erronea ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità, con peculiare riguardo all'idoneità del riconoscimento del medesimo operato dalla polizia giudiziaria; Rilevato che si tratta, dunque, di doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese dal giudice di merito con una motivazione congrua (pag. 2); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarpento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i