Ordinanza — n. 36611/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKILI RAMI (CUI 049JVMZ) nato a SFAX( TUNISIA) il 20/04/1987 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; I Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di AKILI RAMI per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 del medesimo codice; Considerato che con l'unico motivo il ricorrente ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, afferenti l'erronea ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità, con peculiare riguardo all'idoneità del riconoscimento del medesimo operato dalla polizia giudiziaria; Rilevato che si tratta, dunque, di doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese dal giudice di merito con una motivazione congrua (pag. 2); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 36611/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 del medesimo codice; Considerato che con l'unico motivo il ricorrente ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, afferenti l'erronea ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità, con peculiare riguardo all'idoneità del riconoscimento del medesimo operato dalla polizia giudiziaria; Rilevato che si tratta, dunque, di doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese dal giudice di merito con una motivazione congrua (pag. 2); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKILI RAMI (CUI 049JVMZ) nato a SFAX( TUNISIA) il 20/04/1987 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di AKILI RAMI per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 del medesimo codice; Considerato che con l'unico motivo il ricorrente ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, afferenti l'erronea ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità, con peculiare riguardo all'idoneità del riconoscimento del medesimo operato dalla polizia giudiziaria; Rilevato che si tratta, dunque, di doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese dal giudice di merito con una motivazione congrua (pag. 2); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarpento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i