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Ordinanza — n. 36609/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36609/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36609/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTA RENCY MAURICIO nato a SANTIAGO( CILE) il 13/02/1997 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; eQ1 I Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per i reati ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione; Visto il ricorso e le conclusioni, depositate in data 11 luglio 2023, con le quali si insiste, da parte della difesa, per l'accoglimento dei motivi sottesi al ricorso medesimo; Considerato che il primo motivo di ricorso ripropone, innanzitutto, la questione, già dedotta in appello, rispetto al delitto di lesioni aggravate, della sussistenza dell'esimente della legittima difesa; Rilevato che si tratta di censura reiterativa di quella disattesa, con adeguata motivazione, dalla decisione impugnata e che vuole proporre, in questa sede di legittimità, un'inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta nei gradi di merito rispetto alla natura reciproca delle condotte aggressive dei coimputati;

Regesto Legislator

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art. 59 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 36609/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTA RENCY MAURICIO nato a SANTIAGO( CILE) il 13/02/1997 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; eQ1 I Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per i reati ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione; Visto il ricorso e le conclusioni, depositate in data 11 luglio 2023, con le quali si insiste, da parte della difesa, per l'accoglimento dei motivi sottesi al ricorso medesimo; Considerato che il primo motivo di ricorso ripropone, innanzitutto, la questione, già dedotta in appello, rispetto al delitto di lesioni aggravate, della sussistenza dell'esimente della legittima difesa; Rilevato che si tratta di censura reiterativa di quella disattesa, con adeguata motivazione, dalla decisione impugnata e che vuole proporre, in questa sede di legittimità, un'inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta nei gradi di merito rispetto alla natura reciproca delle condotte aggressive dei coimputati;

Parole chiave

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difesa penale legittima difesa diritto a un difensore eccezioni difensive difesa obbligatoria corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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art. 59 cod. pen
Considerato che, nella seconda parte, lo stesso primo motivo è inammissibile perché sostanzialmente inedito, stante il genericissimo e subordinato riferimento ("alla legittima difesa, se del caso anche putativa") operato al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 59 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
pen., all'insussistenza di elementi positivi per il riconoscimento del beneficio, che resta ancorato ad un potere discrezionale del giudice di merito, e rispetto al trattamento sanzionatorio complessivo agli indici di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTA RENCY MAURICIO nato a SANTIAGO( CILE) il 13/02/1997 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; eQ1 I

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per i reati ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione; Visto il ricorso e le conclusioni, depositate in data 11 luglio 2023, con le quali si insiste, da parte della difesa, per l'accoglimento dei motivi sottesi al ricorso medesimo; Considerato che il primo motivo di ricorso ripropone, innanzitutto, la questione, già dedotta in appello, rispetto al delitto di lesioni aggravate, della sussistenza dell'esimente della legittima difesa; Rilevato che si tratta di censura reiterativa di quella disattesa, con adeguata motivazione, dalla decisione impugnata e che vuole proporre, in questa sede di legittimità, un'inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta nei gradi di merito rispetto alla natura reciproca delle condotte aggressive dei coimputati;

Considerato che, nella seconda parte, lo stesso primo motivo è inammissibile perché sostanzialmente inedito, stante il genericissimo e subordinato riferimento ("alla legittima difesa, se del caso anche putativa") operato al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 59 cod. pen. nell'atto di appello; Rilevato che il secondo motivo di ricorso lamenta una carente motivazione sull'omessa concessione della circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio; Considerato, a riguardo, che la decisione impugnata ha congruamente motivato su tali aspetti, facendo riferimento, quanto alla richiesta ex art. 62-bis cod. pen., all'insussistenza di elementi positivi per il riconoscimento del beneficio, che resta ancorato ad un potere discrezionale del giudice di merito, e rispetto al trattamento sanzionatorio complessivo agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (pag. 7);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

,? Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen