Ordinanza — n. 36608/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALI LAURA nato a ADRIA il 27/01/1966 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Laura Casali avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 13 gennaio 2023 di proscioglimento della stessa a sensi dell'art. 131 bis cod. pen. dal delitto di cui all'art. 217 legge fall.. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità della prevenuta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 36608/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen. dal delitto di cui all'art. 217 legge fall.. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità della prevenuta.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALI LAURA nato a ADRIA il 27/01/1966 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Laura Casali avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 13 gennaio 2023 di proscioglimento della stessa a sensi dell'art. 131 bis cod. pen. dal delitto di cui all'art. 217 legge fall.. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità della prevenuta.
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della sentenza, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Crsa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023.