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Ordinanza — n. 36606/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36606/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36606/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANI ANGELO nato a MACERATA il 27/09/1969 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Angelo Graziani avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 27 settembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36606/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie sostegno finanziario danno patrimoniale procurato con astuzia
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANI ANGELO nato a MACERATA il 27/09/1969 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Angelo Graziani avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 27 settembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto.

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che, dalle dichiarazioni del curatore, era positivamente emersa l'esistenza, nel patrimonio della fallita, di quelle somme che il prevenuto aveva poi distratto. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della C7ssa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 202