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Ordinanza — n. 36605/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against bankruptcy conviction for mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36605/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Brizioli, Chierico, Romani, and Cavalaglio inadmissible regarding their conviction for improper bankruptcy. The appellants argued against the court's reasoning on liability, but the Supreme Court held that such arguments constitute mere factual complaints rather than legal violations. Consequently, the appeals were rejected because the lower court's finding of material facts and subjective intent was logically sound and not subject to review at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or dissatisfaction with the reasoning of the lower court are inadmissible in proceedings for the review of legality.

Parole chiave

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improper bankruptcy review of legality factual complaints inadmissible appeal subjective intent Corte di Cassazione criminal procedure evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRIZIOLI ALESSANDRO nato a TODI il 08/04/1966 CHIERICO DOMENICO nato a GUBBIO il 06/06/1964 ROMANI NADIA nato a PERUGIA il 25/08/1969 CAVALAGLIO FEDERICA nato a PERUGIA il 08/09/1969 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ,Z2 ORDINANZA Sul ricorso proposto da Alessandro Brizioli, Domenico Chierico, Nadia Romani e Federica Cavalaglio avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 12 luglio 2022 di condanna dei medesimi per il reato di bancarotta impropria loro ascritto.

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi del comune ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dei prevenuti. Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che pacifica risultava la materialità del fatto, l'inadempimento di imposte e contributi e che, quanto all'elemento soggettivo del reato, appariva evidente che tale sistematica omissione avrebbe condotto al dissesto della società.

Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamepto delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 lugl