Italian court dismisses appeal against aggravated theft conviction citing lack of specificity and prior rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for acquittal under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the lower court failed to grant it. The court rejected this, noting the appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge based on the defendant's prior convictions and the severity of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal lacking specificity that merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRUK DANIEL TOMAZS nato il 12/06/1985 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Daniel Tomasz Kruk avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 11 ottobre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento del prevenuto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito tenendo conto sia delle precedenti condanne patite dall'imputato sia della gravità del fatto; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Fassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023.