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Ordinanza — n. 36602/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36602/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36602/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZANNELLA VINCENZO nato a MODENA il 01/05/1995 GARUTI ALESSANDRO nato a MODENA il 09/01/1980 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 36602/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsa testimonianza inganno sull'identità condotta illecita della polizia sviamento della giustizia confessione false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
Rilevato che mediante il secondo motivo è dedotta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 495 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZANNELLA VINCENZO nato a MODENA il 01/05/1995 GARUTI ALESSANDRO nato a MODENA il 09/01/1980 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna dello ZANNELLA per i reati di cui ai capi da a) a d) dell'imputazione e del GARUTI per i capi c) e d) dell'imputazione medesima, Considerato che, con il primo motivo, il ricorrente GARUTI assume un'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie assumendo di essersi mosso non per colpire l'agente bensì per tranquillizzare lo ZANNELLA, così riproponendo ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, afferenti l'erronea ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità, ossia doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già correttamente disattese dal giudice di merito (pag. 7-9);

Rilevato che mediante il secondo motivo è dedotta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 495 cod. pen. in quanto lo ZANNELLA avrebbe declinato false generalità alla polizia giudiziaria non nell'ambito di un interrogatorio, e che detto motivo, come già sottolineato dalla decisione impugnata, è manifestamente infondato atteso che rendere consapevolmente false dichiarazioni sulla propria identità ad un pubblico ufficiale determina la predetta fattispecie di reato per cui è processo, senza che, a fronte della consumazione del delitto, possa assumere rilievo la circostanza che, in un momento successivo, l'imputato abbia poi fornito le proprie esatte generalità;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale lo stesso ZANNELLA assume inosservanza o erronea applicazione dell'art. 385, comma 3, cod. pen., è parimenti manifestamente infondato poiché, oltre ad essere reiterativo, come ha congruamente argomentato la Corte di merito, l'imputato poteva allontanarsi dall'abitazione dove era detenuto agli arresti domiciliari solo per frequentare un emporio sociale fino alle ore 19:15 e, considerato che i fatti sono avvenuti dopo le ore 22.00, non avrebbe potuto ritenersi tale orario compatibile con il tempo necessario per rientrare in detta abitazione, peraltro con una rilevante deviazione dal percorso;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dellg,apmende.