Ordinanza — n. 36601/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROHOZNEANU GHEORGHE nato il 18/04/1996 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Q Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 582 e 585, comma 2, n. 2, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, nel dedurre la nullità della sentenza per violazione dell'art. 512 cod.proc.pen., è reiterativo di unacensura già formulata con l'atto di appello rispetto alla quale la decisione impugnata ha fornito, nel disattenderla, una motivazione congrua facendo riferimento alle ricerche svolte per il reperimento dei testimoni e alle ragioni per le quali non sarebbe stato possibile disporne ulteriori (pag. 2-3);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 512 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 36601/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo è parimenti inammissibile poiché, nel confermare il diniego delle concessioni delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha evidenziato compiutamente le ragioni che vi ostavano correlate tanto alla modalità della condotta che alla negativa personalità dell'imputato; Considerato, ulteriormente, che entrambi i motivi di ricorso sono dunque affetti da genericità poiché non si confrontano in alcuna misura con le argomentazioni sottese al diniego degli analoghi motivi di appello poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROHOZNEANU GHEORGHE nato il 18/04/1996 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Q
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 582 e 585, comma 2, n. 2, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, nel dedurre la nullità della sentenza per violazione dell'art. 512 cod.proc.pen., è reiterativo di unacensura già formulata con l'atto di appello rispetto alla quale la decisione impugnata ha fornito, nel disattenderla, una motivazione congrua facendo riferimento alle ricerche svolte per il reperimento dei testimoni e alle ragioni per le quali non sarebbe stato possibile disporne ulteriori (pag. 2-3);
Rilevato che il secondo motivo è parimenti inammissibile poiché, nel confermare il diniego delle concessioni delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha evidenziato compiutamente le ragioni che vi ostavano correlate tanto alla modalità della condotta che alla negativa personalità dell'imputato; Considerato, ulteriormente, che entrambi i motivi di ricorso sono dunque affetti da genericità poiché non si confrontano in alcuna misura con le argomentazioni sottese al diniego degli analoghi motivi di appello poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 — 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così