Ordinanza — n. 36598/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADOUNI REDA nato il 20/06/1987 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato contesta la carenza della motivazione sull'applicazione dell'aggravante della recidiva; Rilevato che si tratta di una censura, meramente reiterativa di questioni, peraltro di fatto, già esaminate, con puntuale motivazione, dalla decisione impugnata che ha evidenziato che, sotto tale profilo, la decisione di primo grado era condivisibile per la gravità dei precedenti, anche recenti, del ricorrente in materia di stupefacenti, costituenti espressione di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità dello stesso e che dalla documentazione prodotta non potevano trarsi elementi idonei a ritenere che egli aveva proseguito il percorso riabilitativo presso il SERT né il corso di falegnameria che aveva iniziato a frequentare (pag. 3);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 36598/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, trattandosi di motivazione non manifestamente illogica, la stessa non è censurabile in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), con conseguente inammissibilità del ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADOUNI REDA nato il 20/06/1987 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato contesta la carenza della motivazione sull'applicazione dell'aggravante della recidiva; Rilevato che si tratta di una censura, meramente reiterativa di questioni, peraltro di fatto, già esaminate, con puntuale motivazione, dalla decisione impugnata che ha evidenziato che, sotto tale profilo, la decisione di primo grado era condivisibile per la gravità dei precedenti, anche recenti, del ricorrente in materia di stupefacenti, costituenti espressione di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità dello stesso e che dalla documentazione prodotta non potevano trarsi elementi idonei a ritenere che egli aveva proseguito il percorso riabilitativo presso il SERT né il corso di falegnameria che aveva iniziato a frequentare (pag. 3);
Ritenuto che, trattandosi di motivazione non manifestamente illogica, la stessa non è censurabile in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), con conseguente inammissibilità del ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec