Italian Court dismisses appeal on aggravated theft, ruling factual reconstruction of accomplice liability is not reviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft based on distraction tactics. The appellant argued she lacked a criminal intent to distract the victim, claiming the act resulted solely from her co-conspirator's plan. The court rejected this, stating the factual reconstruction of her causal contribution and the aggravating circumstance were fully motivated and thus beyond the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that when a lower court provides congruous reasoning regarding the factual reconstruction of an accomplice's contribution and the applicability of an aggravating circumstance, such decisions are immune from review on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO ANGELICA nato a ATRI il 15/05/1996 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna della ricorrente per il reato dì furto aggravato dalla destrezza; Considerato che con il primo motivo di ricorso è dedotta l'insussistenza dell'aggravante poiché la DI PIETRO non avrebbe posto in essere la condotta volta a distrarre la persona offesa e la complessiva azione sarebbe derivata da un disegno criminoso del solo concorrente nell'azione criminosa; Rilevato che tale motivo è integralmente versato in fatto, laddove pone in discussione la ricostruzione del contributo causale della ricorrente ai finì della verificazione dell'evento per come ricostruito, anche in base ai principi in tema di concorso di persone nel reato ritraibili dall'art. 110 cod.pen., dai filmati delle videocamere della gioielleria (pag. 4-5);
Ritenuto che la congrua motivazione con la quale la Corte territoriale ha argomentato il proprio convincimento anche sulla ricorrenza dell'aggravante esclude ogni sindacato di legittimità su tale decisione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec