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Ordinanza — n. 36594/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of prior appeal and insufficient reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36594/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the recidivism argument was not raised in the prior appeal and the second ground lacked sufficient reasoning. The appellant challenged the conviction for attempted aggravated theft, arguing regarding recidivism and the balance of mitigating circumstances. The court ruled that the lower court's discretionary comparison of circumstances was properly motivated and that procedural defects preclude substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 615 c.p.p.: Appeals not raised in the prior appeal are inadmissible; discretionary judgments on mitigating circumstances are immune from review if sufficiently motivated.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism argument mitigating circumstances procedural defect discretionary judgment recidiva nell'infrazione aggravamento della pena pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 615 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
245931); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che ne consegue, ulteriormente, l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla presentazione della querela, in omaggio al principio espresso da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.
Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023
273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv.
Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023
giudicato sostanziale (nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOCCHETTI ALESSANDRO nato a PESCARA il 09/10/1979 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di tentato furto aggravato ex art. 625, comma 1, n. 6 e n. 7, cod. pen.; Rilevato che, mediante l'unico motivo di ricorso, l'imputato lamenta, innanzi tutto, l'applicazione della contestata recidiva; Considerato che tale censura non risulta proposta anche con l'appello e quindi è inammissibile; Rilevato che nella seconda parte lo stesso motivo deduce carente motivazione sulla ritenuta equivalenza e non prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva;

Ritenuto detto motivo manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata ha congruamente giustificato tale decisione (pag. 3- 4) e ricordato che, peraltro, il giudizio di comparazione fra opposte implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che ne consegue, ulteriormente, l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla presentazione della querela, in omaggio al principio espresso da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec