Ordinanza — n. 36593/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRASSI DENIS nato a TORINO il 05/04/1987 avverso la sentenza del 22/12/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; CR Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha confermato la condanna della ricorrente per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Considerato che con il primo motivo di ricorso l'imputata contesta la completezza e congruità della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazione della propria responsabilità penale; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557), talché il predetto motivo è inammissibile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 36593/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen.; Considerato che con il primo motivo di ricorso l'imputata contesta la completezza e congruità della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazione della propria responsabilità penale; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557), talché il predetto motivo è inammissibile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRASSI DENIS nato a TORINO il 05/04/1987 avverso la sentenza del 22/12/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; CR
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha confermato la condanna della ricorrente per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Considerato che con il primo motivo di ricorso l'imputata contesta la completezza e congruità della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazione della propria responsabilità penale; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557), talché il predetto motivo è inammissibile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso