Cassation court dismisses appeal claiming erroneous sentencing for attempted crime due to lack of specific reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Simone Garofalo inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted theft and fraud. Garofalo argued for a specific sentencing methodology, but the court noted that both direct and bifasical methods are legally valid for attempted crimes. Consequently, the court rejected the claim of erroneous law application and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.; The court holds that for attempted crimes, the sentencing method (direct or bifasical) is discretionary, and the conviction stands if the reduction is legally contained and the reasoning is provided.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO SIMONE nato a CUORGNE il 22/01/1993 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del GAROFALO per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso è dedotta erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione quanto ai criteri adottati per la determinazione della pena del delitto tentato, profili di contro sorretti da puntuale motivazione (pag. 2), conforme al consolidato principio per il quale la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (ex plurimis, Sez. 5, n. 39475 del 19/06/2013, Rv. 256711 - 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i