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Ordinanza — n. 36589/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding sentencing proportionality and educational function.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36589/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of necessary specificity in the appellant's arguments. The appellant merely reiterated generic criticisms about the proportionality and educational function of the sentence without engaging with the lower court's detailed reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited are merely repetitive of those already rejected in the second instance judgment and lack the specific factual or legal engagement required by law.

Parole chiave

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lack of specificity repetitive arguments inadmissible appeal sentencing proportionality educational function of penalty motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
2-3), con la quale la ricorrente neppure si confronta, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHIO FRANCESCA SAMANTHA nato a ASTI il 22/09/1987 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna della ricorrente per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che l'imputata si limita, in modo apodittico e generico, a censurare la proporzionalità e la ragionevolezza del trattamento sanzionatorio irrogato anche in virtù della funzione rieducativa della pena; Rilevato che tale motivo è reiterativo delle censure già formulate con l'atto d'appello e disattese con ampia motivazione (pag. 2-3), con la quale la ricorrente neppure si confronta, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 — 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i