Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36587/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36587/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36587/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANDINA GIOVANNI nato a SAN MAURO MARCHESATO il 14/08/1956 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; A Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 del medesimo codice; Considerato che con l'unico motivo il ricorrente ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, relative all'erronea ricostruzione dei fatti e alla corretta valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità, e che si tratta, dunque, di doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già correttamente disattese dal giudice di merito (pag. 4), mediante motivazione che, perché non manifestamente illogica, è insindacabile in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 36587/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 del medesimo codice; Considerato che con l'unico motivo il ricorrente ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, relative all'erronea ricostruzione dei fatti e alla corretta valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità, e che si tratta, dunque, di doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già correttamente disattese dal giudice di merito (pag. 4), mediante motivazione che, perché non manifestamente illogica, è insindacabile in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
false dichiarazioni senza giuramento gravi addebiti penali momento del reato responsabilità penale dei minori attendibilità dei testimoni verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 624 cod. pen
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANDINA GIOVANNI nato a SAN MAURO MARCHESATO il 14/08/1956 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; A

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 del medesimo codice; Considerato che con l'unico motivo il ricorrente ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, relative all'erronea ricostruzione dei fatti e alla corretta valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità, e che si tratta, dunque, di doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già correttamente disattese dal giudice di merito (pag. 4), mediante motivazione che, perché non manifestamente illogica, è insindacabile in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i