Sentenza — n. 36586/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'imputato OMAR MALGIOGLIO ricorre avverso la prefata sentenza, deducendo, anche nella memoria depositata in data 15 giugno 2023, in via preliminare l'estinzione del reato per remissione di querela ritualmente accettata e, in subordine, vizio di motivazione della decisione. Il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36586/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALGIOGLIO OMAR nato a CASALE MONFERRATO il 28/10/1990 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; t
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'imputato OMAR MALGIOGLIO ricorre avverso la prefata sentenza, deducendo, anche nella memoria depositata in data 15 giugno 2023, in via preliminare l'estinzione del reato per remissione di querela ritualmente accettata e, in subordine, vizio di motivazione della decisione.
2. Il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione.
3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge, ove esistenti, le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).
5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela; Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così dec