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Ordinanza — n. 36584/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against criminal sentencing for theft and fraud due to lack of admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36584/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by De Francesco and Puglisi inadmissible regarding their conviction for theft and fraud. The defense argued for a reduction in the punitive treatment and questioned the logical consistency of the aggravating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sufficient and coherent. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 638 cod. pen.; Art. 624, 625 n. 8 cod. pen.: Appeals challenging the determination of punitive treatment or the logic of the reasoning regarding aggravating circumstances are inadmissible if the lower court's decision is fully motivated and logically consistent with the evidence.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissibility sentencing treatment reduction aggravating circumstances logic theft and fraud conviction court of cassation review motivi probatori valore aggiunto degli elementi di prova lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 638 cod. pen.
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di DE FRANCESCO GIUSEPPE e PUGLISI NUNZIO per i reati di cui all'art. 638 cod. pen. (capo a) e agli artt.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 8 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen., profilo sorretto invece da puntuale motivazione in ordine alla conseguente rimodulazione della sanzione irrogata anche rispetto agli indici ex art. 133 cod.pen.
art. 638 cod. pen
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di DE FRANCESCO GIUSEPPE e PUGLISI NUNZIO per i reati di cui all'art. 638 cod. pen.
art. 133 cod.pen
pen., profilo sorretto invece da puntuale motivazione in ordine alla conseguente rimodulazione della sanzione irrogata anche rispetto agli indici ex art. 133 cod.pen.
art. 625 cod. pen
8 dell'art. 625 cod. pen., e che, di contro, la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (pag.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 877 del 14/07/2022
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE FRANCESCO GIUSEPPE nato a MESSINA il 14/06/1979 PUGLISI NUNZIO nato a FIUMEDINISI il 01/01/1957 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di DE FRANCESCO GIUSEPPE e PUGLISI NUNZIO per i reati di cui all'art. 638 cod. pen. (capo a) e agli artt. 624 e 625 n. 8 cod. pen. (capo b); Considerato che in data 29 giugno 2023 il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'inammissibilità del ricorso e ha chiesto la liquidazione delle spese; Rilevato, quanto al primo motivo dei ricorsi, che le doglianze afferiscono alla determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 638, comma 2, cod. pen., profilo sorretto invece da puntuale motivazione in ordine alla conseguente rimodulazione della sanzione irrogata anche rispetto agli indici ex art. 133 cod.pen. (pag. 4 della sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi denunzia un asserito difetto e/o carenza di logicità della motivazione rispetto alla configurazione dell'aggravante di cui al n. 8 dell'art. 625 cod. pen., e che, di contro, la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Ritenuto che non debbano essere liquidate le spese in favore della parte civile in quanto le difese della stessa non hanno fornito alcun contributo di rilievo per la decisione (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Nulla sulle spese dei parte civile. C