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Ordinanza — n. 36570/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking merits and lacking specific evidence misrepresentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36570/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Lastrucci and Del Ventisette inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants sought to challenge the appellate court's reclassification of fraud to simple bankruptcy and alleged procedural violations. The court rejected these arguments because they merely attacked the merits without citing specific evidence misrepresentations and were repetitive of previous grievances.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific regarding evidence misrepresentation; generic attacks on the merits or mere repetitions of prior grievances render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal merits attack evidence misrepresentation repetitive grievances correlation principle divieto della doppia presa in considerazione doppia punibilità doppio sì

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266
Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164
266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.
Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981
217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez.
Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903
213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LASTRUCCI LAURA nato a FIRENZE il 24/05/1956 DEL VENTISETTE STEFANO nato a SCANDICCI il 10/10/1956 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con sentenza emessa il 7 luglio 2021, il Tribunale di Firenze aveva condannato Del Ventisette Stefano e Lastrucci Laura per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice, in relazione alla società "Double Erre s.r.l.", fallita ill° luglio 2015; - che, con sentenza emessa il 28 ottobre 2022, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riqualificando in bancarotta semplice il reato di bancarotta fraudolenta documentale; - che, avverso la sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, mediante il loro difensore; che, successivamente, la difesa ha depositato memoria scritta; - che i motivi di ricorso sono versati in fatto, avendo i ricorrenti articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); che i motivi, inoltre, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 6 e ss. della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che i giudici di merito, riqualificando l'originaria imputazione, non hanno violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che non vi è stata una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta; che l'imputato è stato concretamente messo in condizione di difendersi, essendo consapevole del fatto concreto che gli veniva contestato; che deve essere ribadito che, <<in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione>> (Sez.

U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051); - che il termine di prescrizione risulta decorso solo il 1° gennaio 2023, dopo la sentenza di secondo grado; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'ad. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. MI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagarne o delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme e. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il C