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Ordinanza — n. 36564/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36564/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36564/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONGEDO GIANFRANCO nato a MAGLIE il 03/11/1966 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha riformato - riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Lecce aveva condannato Congedo Gianfranco per il reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 36564/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONGEDO GIANFRANCO nato a MAGLIE il 03/11/1966 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha riformato - riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Lecce aveva condannato Congedo Gianfranco per il reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

Parole chiave

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altri capi d'accusa concorso materiale di reati caso grave concussione truffa aggravata procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONGEDO GIANFRANCO nato a MAGLIE il 03/11/1966 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha riformato - riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Lecce aveva condannato Congedo Gianfranco per il reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); che il motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che, con riferimento al secondo motivo, va ribadito che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); - che, con riferimento al terzo motivo, va ricordato che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); - che il ricorrente ha proposto motivi aggiunti; - che «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione>> (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagameno delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen . Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere