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Ordinanza — n. 36561/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36561/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36561/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRARO CLAUDIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO 11 19/09/1960 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Brindisi aveva condannato Capraro Claudio per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che, successivamente, la difesa ha depositato memoria scritta; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36561/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che, successivamente, la difesa ha depositato memoria scritta; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

Parole chiave

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truffa aggravata corruzione elettorale altri capi d'accusa sottrazione di energia corruzione nell'esecuzione forzata danneggiamento d'impianti elettrici
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRARO CLAUDIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO 11 19/09/1960 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Brindisi aveva condannato Capraro Claudio per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che, successivamente, la difesa ha depositato memoria scritta; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); che il motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. terza pagina della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di furto di energia elettrica, la collocazione di un magnete sul misuratore dei consumi, al fine di alterarne la registrazione, integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, in quanto espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione predisposta dall'ente fornitore ...» (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108); - che la memoria non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità; che l'inammissibilità del ricorso, con conseguente mancata istaurazione di un valido rapporto processuale, rende, nel caso in esame, del tutto ininfluente il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità previsto per la fattispecie in esame, che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso perseguibile a querela (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore