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Ordinanza — n. 36558/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36558/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36558/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSO SALVATORE nato a MONFORTE SAN GIORGIO il 28/04/1957 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Patti aveva condannato Grosso Salvatore per i reati di minaccia grave e di lesioni personali; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez..

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36558/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSO SALVATORE nato a MONFORTE SAN GIORGIO il 28/04/1957 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Patti aveva condannato Grosso Salvatore per i reati di minaccia grave e di lesioni personali; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez..

Parole chiave

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revisione della sentenza penale gravi addebiti penali aggravamento della pena attenuazione della pena lesioni gravi riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSO SALVATORE nato a MONFORTE SAN GIORGIO il 28/04/1957 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Patti aveva condannato Grosso Salvatore per i reati di minaccia grave e di lesioni personali; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez..

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); che il motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento/ delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il