Ordinanza — n. 36557/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALMERI MASSIMILIANO nato a MESSINA il 17/10/1974 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condannato Salmeri Massimiliano per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che deve essere ribadito che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. qualora l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l'occasionale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36557/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che deve essere ribadito che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. qualora l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l'occasionale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto (cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALMERI MASSIMILIANO nato a MESSINA il 17/10/1974 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condannato Salmeri Massimiliano per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che deve essere ribadito che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. qualora l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l'occasionale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto (cfr.
Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021, Berolo, Rv. 281120; Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 2804393; Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo, Rv. 262663); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme