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Ordinanza — n. 36556/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36556/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36556/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMILLA GASPARE nato a SCIACCA il 20/07/1950 avverso la sentenza del 21/09/2022 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Marsala ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Marsala aveva condannato Pumilla Gaspare per il reato di minaccia; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei suoi difensori; che, successivamente, la difesa ha depositato memoria scritta; - che entrambi i motivi sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che la memoria non contiene argomenti che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36556/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pagine 5 e ss. della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che la memoria non contiene argomenti che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale condanna al pagamento pecuniario pena pecuniaria non riscuotibile caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo legittimazione a ricorrere pene condizionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMILLA GASPARE nato a SCIACCA il 20/07/1950 avverso la sentenza del 21/09/2022 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Marsala ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Marsala aveva condannato Pumilla Gaspare per il reato di minaccia; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei suoi difensori; che, successivamente, la difesa ha depositato memoria scritta; - che entrambi i motivi sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che la memoria non contiene argomenti che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de e spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente