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Sentenza — n. 36553/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls criminal conviction for personal injuries due to victim's withdrawal of complaint extinguishing the offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36553/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the defendant for personal injuries because the victim had withdrawn their complaint while the appeal was pending. The defense argued the case was inadmissible due to this withdrawal, citing relevant case law regarding the effect of remission on criminal proceedings. The court ruled that the withdrawal extinguished the crime, making the conviction legally impossible and necessitating an annulment without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: The withdrawal of a complaint by the victim in pending cassation proceedings extinguishes the crime, requiring the annulment of the conviction without remittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of complaint extinction of crime criminal procedure code annulment without remittal personal injuries offense cassation jurisdiction procedural inadmissibility azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod.
Art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci
Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv.
Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazza muto
pen.>> (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazza muto, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIANEZZOLA FEDERICO nato a VERONA il 27/11/1986 avverso la sentenza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnata sentenza è stata emessa dal Tribunale di Verona, che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Verona aveva condannato Pianezzola Federico per il reato di lesioni personali. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, il vizio di erronea applicazione della legge penale e, con un secondo motivo, il vizio di motivazione. Il difensore ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità, sostenendo che la persona offesa avrebbe rimesso la querela.

Va rilevato che: dagli atti, risulta che la persona offesa ha effettivamente rimesso la querela e che l'imputato ha accettato la remissione; il reato risulta proc:edibile solo a querela di parte; «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681;

Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, corrima primo, lett.

a) cod. proc. pen.>> (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazza muto, Rv. 242959). Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere es