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Ordinanza — n. 36552/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36552/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36552/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTA DANIELE nato a CHIARI il 07/11/1969 avverso la sentenza del 21/12/2022 del GIUDICE DI PACE di CHIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Chiari ha condannato Festa Daniele per il reato di cui all'art. 689 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Giudice di pace e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

Regesto Legislator

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art. 689 cod. pen; Ordinanza — n. 36552/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 689 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Giudice di pace e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

Parole chiave

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abuso di alcol risarcimento del danno condono delle spese procedurali recupero dei costi guida recidiva in stato di ebbrezza restituzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 689 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Chiari ha condannato Festa Daniele per il reato di cui all'art. 689 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTA DANIELE nato a CHIARI il 07/11/1969 avverso la sentenza del 21/12/2022 del GIUDICE DI PACE di CHIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Chiari ha condannato Festa Daniele per il reato di cui all'art. 689 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Giudice di pace e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31;05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); che il motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente valutate e disattese, con corretti argomenti, dal giudice di merito; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente