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Ordinanza — n. 36551/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence mischaracterization and improper sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36551/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft but failed to allege specific mischaracterizations of evidence, merely reiterating general grievances already addressed by the lower courts. The court emphasized that sentencing discretion and the balancing of aggravating and mitigating circumstances fall within the exclusive domain of the trial judge and are not subject to review in cassation unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The appeal is inadmissible if it seeks a review of the merits or sentencing without alleging specific mischaracterizations of evidence, as sentencing discretion and the balancing of circumstances are reserved to the trial judge.

Parole chiave

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inadmissibility appeal sentencing discretion specific mischaracterization trial judge review theft conviction controllo della commisurazione della pena reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv.
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati»(Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRONTERA FRANCESCO nato a CROTONE il 21/04/1975 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Vicenza aveva condannato Frontera Francesco per il reato di furto; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); che il motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); che va ribadito che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati»(Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentoldelle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. ! Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere e