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Ordinanza — n. 36549/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal for theft conviction due to generic arguments and inadmissible merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36549/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Ouerghi Khamel and Scannapiero Luisa inadmissible. The appellants challenged their theft convictions with generic arguments seeking a review of factual evaluations and sentencing discretion, which the court deemed outside the scope of the jurisdictional review. The court ruled that the lower courts had correctly applied the law and provided sufficient reasoning, rejecting the request for a new assessment of the crime's circumstances or the necessity defense.

Regesto Legislator

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Art. 603 c.p.p.; Art. 604 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the factual evaluations of the lower courts or the discretion regarding sentencing unless there is a clear error in reasoning or arbitrariness, and generic grievances reiterating those already dismissed in the appeal judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible cassation appeal generic legal grounds review of factual findings sentencing discretion necessity defense procedural inadmissibility theft conviction stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 603 c.p.p.
Art. 604 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OUERGHI KHAMEL nato il 05/03/1973 SCANNAPIEGO LUISA nato a NAPOLI il 27/11/1965 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIR/TTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva condannato Ouerghi Khamel e Scannapier Luisa per il reato di furto; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che i ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, hanno articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); che il motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che il secondo motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte di appello ha ritenuto insussistente la scriminante dello stato di necessità, con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che il terzo motivo prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); che, con riferimento alle attenuanti generiche, il motivo si presenta inedito, atteso che non risulta - dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata - che i deducenti avessero formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend Così deciso, 11 17 luglio 2023 Il Consi