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Ordinanza — n. 36543/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds and improper sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36543/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a conviction for theft and carrying a weapon, arguing against the denial of general mitigation and the sentence length. The court rejected these claims, noting that the lower court provided sufficient reasoning for denying mitigation and that sentencing falls within the trial judge's discretionary authority protected by specific penal code articles.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it raises issues not permitted in the jurisdiction trial or is manifestly unfounded, particularly when challenging the congruity of the sentence which lies within the discretion of the trial judge provided by Art. 132 and 133 of the Penal Code.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion general mitigation penal code provisions jurisdiction trial limits contraffazione di merci ricorso per inadempienza difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO LUCIANO nato a NAPOLI il 19/07/1979 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato D'Amico Luciano per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 1 della sentenza impugnata); - che il secondo prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli a rtt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 1 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento /delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P