Italian Court dismisses generic cassation appeal for attempted aggravated theft due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Zaari Ibrahim inadmissible. The appellant challenged a conviction for attempted aggravated theft, but the sole ground of appeal was deemed entirely generic and lacked specific legal arguments referencing the lower court's reasoning. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is entirely generic and fails to articulate specific legal grounds justifying the review of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAARI IBRAHIM nato il 30/04/1985 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Modena aveva condannato Zaari Ibrahim per il reato di furto tentato aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso si presenta del tutto generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che la determinazione del trattamento sanzionatorio, in ogni caso, appare adeguatamente motivata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente