Cassation appeal dismissed for lack of specificity; court rejected repetitive grievances regarding attempted aggravated theft aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific arguments. The appellant's sole ground of complaint merely reiterated grievances already addressed and dismissed by the Court of Appeal with proper legal reasoning. Consequently, the court upheld the lower court's decision to exclude the aggravating circumstance related to the victim's physical disability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds of complaint are merely repetitive of those already rejected in the appealed judgment without engaging with the specific legal or factual issues raised.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES PEREZ YADHIRA ELIZABETH nato il 19/06/1982 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGIELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato — escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen, e rideterminando la pena — la pronuncia con la quale il Tribunale di Chieti aveva condannato Torres Perez Yadhira Elizabeth per il reato di furto tentato aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, oltre a essere versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la disabilità fisica della persona offesa costituiva sicuramente una condizione di minorata difesa, limitando in maniera significativa la possibile reazione della vittima; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. i Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden