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Ordinanza — n. 36535/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36535/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36535/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSEI AGOSTINO nato a TERMINI IMERESE il 03/01/1980 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che Massei Agostino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 493-ter e 624 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36535/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 493-ter e 624 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Parole chiave

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offesa al credito abuso di carte-chèques credito contestato retrocessione di credito motivi di cassazione debito della massa
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSEI AGOSTINO nato a TERMINI IMERESE il 03/01/1980 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Massei Agostino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 493-ter e 624 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come avvenuto nel caso di specie (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenb delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr‘siden