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Ordinanza — n. 36533/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36533/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36533/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARA JEREMY nato a GIULIANOVA il 05/11/1998 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Teramo aveva condannato Marà Jeremy per i reati di cui agli artt. 582-585 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso, oltre a essere versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha specificamente ridotto la pena per la scelta del rito (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36533/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582-585 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso, oltre a essere versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha specificamente ridotto la pena per la scelta del rito (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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sanzione sostitutiva condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario rimborso delle spese attenuazione libera della pena revisione della sentenza penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARA JEREMY nato a GIULIANOVA il 05/11/1998 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Teramo aveva condannato Marà Jeremy per i reati di cui agli artt. 582-585 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso, oltre a essere versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha specificamente ridotto la pena per la scelta del rito (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il President