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Ordinanza — n. 36532/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and reiterative arguments regarding generic mitigation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36532/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ramundo Marino inadmissible due to a lack of specific arguments. The appellant's sole ground of appeal merely reiterated identical complaints already rejected by the lower courts with proper reasoning. Consequently, the court upheld the conviction for offenses under articles 477-482 of the Penal Code and ordered the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity and merely reiterates grievances already dismissed by the court of appeal with correct legal reasoning and complete factual argumentation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity reiterative arguments generic mitigation denial procedural costs falsificazione di monete inchiesta per falsità atti irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMUNDO MARINO nato a FRAINE il 05/10/1965 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Vasto aveva condannato Ramundo Marino per il reato di cui agli artt.477-482 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che i motivi si palesano anche manifestamente infondati, atteso che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità, in considerazione anche della particolare offensività della condotta; che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento Ile spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside