Cassation appeal dismissed for lack of specificity and mere repetition of lower court grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Maurizio Cavalli inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant's sole reason for appeal merely reiterated identical complaints already addressed and rejected with proper legal reasoning by the Brescia Court of Appeal. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific and merely repeat the grievances already considered and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLI MAURIZIO nato a MILANO il 09/07/1946 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bergamo aveva condannato Cavalli Maurizio per il reato di bancarotta documentale; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, oltre a essere versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 11 e ss. della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettiva mente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente