Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence mischaracterization allegations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for fraudulent bankruptcy but failed to allege specific mischaracterizations of evidence. The court found the grievances merely repetitive of prior appeals without engaging with the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific allegations of mischaracterization of evidence or if it merely reiterates grievances already addressed in the contested judgment without new factual confrontation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAINI LUCA nato a MONTICHIARI il 18/12/1967 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGIELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia — per quanto qui di interesse — ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Brescia aveva condannato Daini Luca per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, in ordine al fallimento della società "Mistral Immobiliare s.r.l.", di cui era amministratore unico; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso iper cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con tutti e tre i motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); - che i motivi, inoltre, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente