Cassation appeal dismissed for lack of specificity as grounds merely reiterated lower court's rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal lacked specificity. The appellant merely reiterated identical complaints that had already been rejected by the Court of Appeal with proper legal reasoning and factual argumentation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely reiterative of identical complaints already rejected by the lower court with correct legal reasoning and complete factual argumentation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCARU IONUT GEORGE nato il 30/04/1996 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRJETTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila — per quanto qui di interesse — ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronuncia con la quale il Tribunale di Pescara aveva condannato Pascaru Ionut George per alcuni episodi di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame„ disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid te