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Ordinanza — n. 36526/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36526/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36526/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEKKAL AHMED nato il 27/11/1987 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; E CONSIDERATO IN DIR/ETTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Teramo aveva condannato Sekkal Ahmed per i reati di cui agli artt.624-625 e 612 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorso, non articolato in specifici e separati motivi, si presenta del tutto generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dJle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. / Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36526/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorso, non articolato in specifici e separati motivi, si presenta del tutto generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dJle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. / Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa azione civile diritto a un difensore diritto a un ricorso effettivo accusa penale minaccia nel diritto penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEKKAL AHMED nato il 27/11/1987 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIR/ETTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Teramo aveva condannato Sekkal Ahmed per i reati di cui agli artt.624-625 e 612 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorso, non articolato in specifici e separati motivi, si presenta del tutto generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dJle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. / Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente