Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and new arguments violating procedural connection rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense's written submission failed to address the specific grounds of the lower court's decision, merely reiterating previous grievances without new legal arguments. The court ruled that new arguments cannot cure the fundamental defect of the original appeal, citing binding precedent on the strict connection between initial and supplementary grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.: The inadmissibility of original cassation appeal grounds cannot be cured by the proposal of new grounds, as the latter inherit the radical defect of the former due to the indispensable bond of connection, preventing a surreptitious extension of appeal deadlines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANGREGORIO PIETRO nato a BARI il 18/01/1958 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGIELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste — per quanto qui di interesse — ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato Giangregorio Pietro per il reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che la difesa ha, successivamente, depositato memoria scritta, con motivi aggiunti; - che entrambi i motivi del ricorso originario sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che i motivi si palesano anche manifestamente infondati, atteso che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità, in considerazione anche dell'abitualità della condotta, desumibile dai precedenti penali (bancarotta fraudolenta, truffa, insolvenza fraudolenta); - che la memoria non contiene argomenti che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; che «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. / Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il