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Ordinanza — n. 36524/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing review is a matter of trial court discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36524/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Puglisi Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft under Article 624-bis of the Penal Code, arguing that the sentence imposed was inappropriate. The court rejected this claim because sentencing falls within the discretion of the trial judge, provided the decision is not arbitrary and is sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The complaint regarding the appropriateness of the sentence is inadmissible in cassation when the determination is not the result of mere arbitrage or illogical reasoning and is supported by sufficient motivation.

Parole chiave

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sentencing discretion inadmissible appeal trial court judgment appropriateness of sentence Cassation procedure modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, nei casi in cui la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI FRANCESCO nato a CATANIA il 30/10/1974 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE.. APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO - che Puglisi Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, nei casi in cui la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2307, Rv. 238851), come quello di specie; il motivo, peraltro, si presenta intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento Oelle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 luglio 2023 Il C