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Ordinanza — n. 36521/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeals for aggravated theft where partial appeal waiver bars cassation review of waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36521/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Cirulli Antonio and Gallo Teodato inadmissible regarding their aggravated theft conviction. The appellants had partially waived their appeal grounds, which legally precludes raising those specific issues in cassation, while the second ground was rejected as it improperly sought a new sentencing evaluation within the appellate court's discretion. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; Art. 604 c.p.: Partial waiver of appeal grounds renders cassation complaints concerning those grounds inadmissible, as the matter has become res judicata, and cassation cannot review sentencing discretion absent arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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partial waiver of appeal res judicata effect cassation inadmissibility sentencing discretion aggravated theft judicial review limits court costs award allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
Art. 604 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, nei casi in cui la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIRULLI ANTONIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 21/03/1994 GALLO TEODATO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 22/09/1993 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; T

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato — limitatamente al trattamento sanzionatorio — la pronuncia con la quale il Tribunale di Vasto aveva condannato Cirulli Antonio e Gallo Teodato per il reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che il primo motivo è inammissibile, atteso che «la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi» (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006); - che il secondo motivo prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, nei casi in cui la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come quello di specie (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. NII Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del