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Sentenza — n. 36520/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls fixed ten-year accessory penalties for fraudulent bankruptcy due to unconstitutional rigidity, remanding for concrete assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36520/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the lower court's decision regarding the fixed ten-year duration of accessory penalties for fraudulent bankruptcy, ruling it unconstitutional. While dismissing the appeal on the merits of the criminal liability and mitigating circumstances as insufficiently specific, the court applied a constitutional declaration of illegality to modify the sentence. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal for a new assessment of the accessory penalties based on concrete criteria rather than a rigid statutory term.

Regesto Legislator

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Art. 216, ultimo comma, legge fall.; Art. 133 cod. pen.: The fixed duration of accessory penalties for fraudulent bankruptcy is unconstitutional; judges must determine the length concretely based on case-specific criteria.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy accessory penalties fixed duration constitutional illegality remand for new trial concrete assessment mitigating circumstances omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 216, ultimo comma, legge fall.
Considerato, tuttavia, che la sentenza va annullata, di ufficio, per quanto concerne il profilo della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. applicate all'imputata per la durata fissa di dieci anni.
Art. 62 bis, comma 3, cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
276286) hanno statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 136, comma 1, Cost.
Legge costituzionale n. 8/1953
art. 133 cod. pen
276286) hanno statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
Corte Costituzionale, n. 222 del 5 dicembre 2018
Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci
Considerato, quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASSANO MADDALENA natck.a SASSARI il 09/07/1961 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 20433/2023 Rilevato che l'imputata Maddalena Cassano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Rilevato che i primi due motivi di ricorso — che attengonc al giudizio di penale responsabilità sono reiterativi e aspecifici rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato quali fossero le anomalie strutturali e operative della società che hanno indotto a ritenere che l'omessa consegna della contabilità fosse funzionale ad occultare la mala gestio che la contraddistingueva;

Considerato che il terzo motivo di ricorso -- con cui la ricorrente contesta la scelta di non concederle le circostanze attenuanti generiche — è anch'esso aspecifico rispetto alle ragioni per le quali il beneficio è stato negato; la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, rimarcando la neutralità — testualmente prevista dall'art. 62 bis, comma 3, cod. pen. — dell'incensuratezza dell'imputata. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Considerato, tuttavia, che la sentenza va annullata, di ufficio, per quanto concerne il profilo della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. applicate all'imputata per la durata fissa di dieci anni. Considerato, infatti, che la necessità dell'annullamento con rinvio in punto di pene accessorie deriva dalla evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale che di quella di legittimità. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni.

Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 8:7 dell'Il marzo 1953. Ne consegue che , oggi, a prescindere dall'assenza di uno specifico motivo di ricorso, si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio.

Considerato, quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) hanno statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e che ne hanno fatto discendere la conseguenza per cui «implicando valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà dunque compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte».

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Cagliari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consig