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Ordinanza — n. 36518/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to correct sentencing calculation regarding recidivism aggravation. The appellate court's partial reform of the conviction for aggravated theft and assault was upheld. The court rejected the claim that the sentencing increase violated legal provisions. The decision confirms the lower court's application of recidivism rules. The appeal is inadmissible because the facts support the original judgment. The ruling emphasizes the correctness of the penalty calculation. The court finds no error in the sentencing methodology used. The decision upholds the conviction and the specific penalty imposed. The appeal fails to demonstrate any legal violation or procedural defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36518/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by DIAGNE MAMADOU inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision to partially reform his conviction for aggravated theft, resistance, and assault, arguing a violation of law regarding the application of recidivism sentencing rules. The court found the appeal manifestly unfounded because the appellate court correctly calculated the penalty increase, which was not more severe than the first-instance judgment's partial increase for the same aggravating circumstance. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and dismissed it without examining the merits of the substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 63, comma 4, c.p.: The appeal is inadmissible if the claim is manifestly unfounded, particularly when the appellate court's calculation of the recidivism penalty increase is correct and not more severe than the first-instance decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded recidivism aggravation sentencing calculation partial reform conviction court costs fine Italian criminal law recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 63, comma 4, c.p.
ed applicando l'art. 63 IV comma cod.pen., con conferma nel resto;
Art. 81 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625, n. 2 c.p.
per la recidiva dal momento che il Giudice di primo grado aveva previsto, per la medesima aggravante ad effetto speciale, l'aumento addirittura della metà, computandolo sulla pena già frutto dell'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.
Art. 56 c.p.
artt. 81 cod.pen
art. 63 comma 4 cod.pen
Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art. 63 comma 4 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAGNE MAMADOU (CUI 04CZVGL) nato a ROMA il 13/12/1993 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 14210/2023 Rilevato che l'imputato Mamadou Diagne ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pisa di condanna per il reato di furto pluriaggravato, resistenza a PU e lesioni, riqualificando il furto sub A) nei delitti di cui agli artt. 81 cod.pen., 624, 625 n.2 cod.pen. e 56,624 e 625 cod.pen. ed applicando l'art. 63 IV comma cod.pen., con conferma nel resto;

Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art. 63 comma 4 cod.pen. — è manifestamente infondato perché il calcolo operato dalla Corte di Appello è corretto e non può essere ritenuto peggiorativo rispetto alla decisione di prime cure laddove ha previsto l'aumento "pieno" ex art. 63, comma 4, cod. pen. per la recidiva dal momento che il Giudice di primo grado aveva previsto, per la medesima aggravante ad effetto speciale, l'aumento addirittura della metà, computandolo sulla pena già frutto dell'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.

2) cod. pen.; Rilevato, in ordine all'aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen., che il ricorso contesta la decisione di operarlo ancorché facoltativo e di determinarlo nel terzo della pena base, ma non specifica le ragioni per cui la scelta sull'an e sul quantum dell'aumento effettuata dalla Corte di merito sia viziata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid