Cassation court dismisses appeal for theft as grounds are specific and procedural objections are unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Maria Luisa Graziano inadmissible regarding her conviction for aggravated theft. The appellant argued for violations of procedural law and specific theft statutes, but the court found her arguments aspecific because they did not meaningfully engage with the lower court's detailed reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 181 cod. proc. pen.; Art. 624, 625 n.7 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are aspecific, failing to confront the articulated reasons used by the appellate court to justify the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO MARIA LUISA nato il 06/08/1979 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 7945/2023 Rilevato che l'imputata Maria Luisa Graziano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato, con concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti;
Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento all'art. 181 cod.proc.pen. e vizio di motivazione - è manifestamente infondato in quanto niente vieta al Giudice del dibattimento di sollecitare il pubblico ministero ad integrare e precisare il capo di imputazione; la questione giuridica su cui vi è in atto un contrasto, nella giurisprudenza di questa Corte, attiene ad un diverso profilo che non viene in rilievo nell'odierna regiudicanda, vale a dire alle conseguenze del mancato riscontro a detta sollecitazione da parte del pubblico ministero e, in sostanza, all'esportabilità del meccanismo individuato da Sezioni Unite Battistella quanto all'udienza preliminare anche alla fase dibattimentale;
Rilevato che il secondo motivo del ricorso - cori cui la ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento all'art. 624 cod.pen. - è aspecifico in quanto non si confronta con le articolate argomentazioni che la Corte distrettuale ha adoperato per giustificare il giudizio di colpevolezza dell'imputata; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento all'art. 625 n.7 cod.pen. - è ugualmente aspecifico rispetto alle ragioni del riconoscimento della destinazione a pubblico servizio dell'energia sottratta, a prescindere dalla collocazione della condotta in una proprietà privata e dall'incidenza del contegno sottrattivo sulle possibilità di fruizione di altri utenti (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 I