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Sentenza — n. 36515/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls theft conviction due to lack of victim's complaint under new procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36515/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the second-instance judgment confirming a conviction for aggravated theft of electricity. The lower courts had applied an aggravating circumstance that fell outside the scope of the new law requiring a victim's complaint for this offense. The court ruled that the new procedural requirement applies retroactively to acts committed before the law's entry into force, as it constitutes a measure of favor. Consequently, the prosecution was invalid without a formal complaint from the victim, leading to the annulment of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 624, ultimo comma, cod. pen.; Art. 2, comma 4, cod. pen.: The new regime of procedibility requiring a victim's complaint applies retroactively to offenses committed prior to its enactment when the change constitutes a measure of favor, rendering the prosecution invalid absent such complaint.

Parole chiave

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retroactive application of law procedural favor principle victim complaint requirement criminal prosecution validity theft of electricity annulment of conviction procedural law modification peggioramento di uno stato anteriore

Disposizioni normative citate

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Art. 624, ultimo comma, cod. pen.
150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita:
Art. 2, comma 4, cod. pen.
art. 642 cod. pen
241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri
Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv.
Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015
Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv.
Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo
Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Tale orientamento è stato richiamato in Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCAGLIONE LORENZO nato a CASTELVETRANO il 30/11/1981 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BOPRELLI; R.G. 7934/2023 Rilevato che l'imputato Lorenzo Scaglione ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; Rilevato che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), cligs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita:

«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: la circostanza aggravante riconosciuta dai Giudici di merito non rientra, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio. Rilevato che la novità normativa riguardante il regime di procedibilità — questo il secondo snodo del ragionamento — trova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit.

A questa conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizione transitoria ad hoc nella cd. riforma Cartabía, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente sostenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen.

Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking;

Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609- septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato in Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5. Calato il principio nell'odierna regiudicanda, se ne deduce che la novella del d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello addebitato al ricorrente.

Considerato che non risulta a questa Corte che sia stata presentata querela dalla parte offesa; Considerato, dunque, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per assenza della condizione di procedibilità. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere