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Ordinanza — n. 36511/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific and reiterative regarding aggravated theft of electricity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36511/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Garofalo's appeal inadmissible for being specific and reiterative. Garofalo challenged the lower court's refusal to recognize an aggravating circumstance for theft of electricity, arguing the quantity stolen was relevant to other users' access. The court rejected this, noting the appellate court correctly applied legal reasoning that the amount stolen had no impact on other users' utility access.

Regesto Legislator

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Art. 625 n.7 cod. pen.; The appeal must be specific and non-reiterative; generic arguments already rejected by the appellate court do not constitute a valid ground for cassation.

Parole chiave

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specific and reiterative appeal theft of electricity aggravating circumstance utility access impact cassation inadmissibility sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n.7 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, C:agnassone ed altro, Rv. 266229
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/11/1990 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 7848/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Garofalo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. - è aspecifico e reiterativo, perché ribadisce le stesse considerazioni censorie già disattese dalla Corte di appello, che ha adoperato corrette argomentazioni giuridiche, che confortano la tesi dell'irrilevanza della quantificazione del sottratto nell'ottica dell'incidenza della condotta sulla fruizione di altri utenti (in linea con Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, C:agnassone ed altro, Rv. 266229);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente